LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 15-05-1991
REGIONE SICILIA

Interventi a favore dell' occupazione

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 25
del 18 maggio 1991

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 25 del 1993 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 46 del 1995 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 30 del 1997 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 30 del 1997 Articolo 2

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

Capo I
Interventi per l' occupazione

ARTICOLO 9

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 25 del 1993 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 20 del 1995

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 20 del 1995 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 52 del 1996 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 6 del 1997 Articolo 69

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 16 del 1997 Articolo 11

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 30 del 1997 Articolo 20

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 27 del 1998 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 24 del 2000 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 6 del 2001 Articolo 29

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 2 del 2002 Articolo 48

 Contributi alle imprese per assunzioni
a tempo indeterminato
 1.  L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione
è  autorizzato a corrispondere alle imprese operanti
nei settori dell' agricoltura, della piccola e media industria,
del turismo, del commercio, dell' artigianato e
dell' ambiente, le quali procedano all' assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori appartenenti alle categorie
previste dal comma 1 dell' articolo 8, per il perriodo
massimo di un triennio, contributi pari al 50
per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione
spettante in applicazione dei contratti collettivi
di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo
ed il terzo comma.
  2.  La misura dei contributi di cui al comma 1 è  elevata
al 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettavamente
per il primo, il secondo ed il terzo anno,
nei riguardi dei soggetti previsti dal comma 1, lettere d,
e ed f dell' articolo 8.
  3.  L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione è 
autorizzato altresì  a concedere contirbuti, fino alla misura
dell' 80 per cento dell' onere sostenuto, in favore
dei datori di lavoro che provvedano all' abbattimento
delle barriere architettoniche in relazione all' assunzione
dei soggetti previsti dall' articolo 8, comme 1,
lettera d.
  4.  I contirbuti previsti dal comma 1 saranno corrisposti
per ciascun lavoratori assunto ed occupato in
Sicilia in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato
risultanti in organico alla data del 31 dicembre 1990
e per la durata effettiva del rapporto di lavoro, relativamente
alle assunzioni effettuate nel periodo compreso
tra il primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre
1993.
  5.  I predetti contributi non sono cumulabili con
analoghe agevolazioni previste dalla vigente legislazione
statale e regionale.
  6.  La concessione dei contributi è  subordinata alla
applicazione da parte delle imprese nei confronti dei
propri dipendenti di condizioni economiche e normative
non finferiori a quelle previste dai vigenti contratti
collettivi di categoria.
  7.  L' impresa è  tenuta a rimborsare il contributo
percepito per il singolo lavoratore, nel caso in cui
quest' ultimo venga licenziato per riduzione di peronale
nei mesi successivi alla sua assunzione.
  8.  L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione
ha facoltà  di effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie
dei conttibuti a mezzo degli ispettorati del
lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni, la revoca
dei contributi stessi.
  9.  L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione dispone
con proprio decreto l' impegno degli stanziamenti
annualmente autorizzati per le finalità  del presente articolo,
nonchè  l' accreditamento delle somme occorrenti
ai direttori degli uffici provinciali del lavoro, i quali
provvederanno all' erogazione dei contributi.
  10.  Con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale
e l' emigrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entratain vigore della presente legge, saranno
emanate le occorrenti istruzioni attuative.

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