Capo I
Interventi per l' occupazione
ARTICOLO 9
Riferimenti Normativi PASSIVI
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 25 del 1993 Articolo 4
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 20 del 1995
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 20 del 1995 Articolo 2
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 52 del 1996 Articolo 4
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RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
da:
Legge Regionale SICILIA Numero 6 del 1997 Articolo 69
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 16 del 1997 Articolo 11
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 30 del 1997 Articolo 20
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 27 del 1998 Articolo 1
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 24 del 2000 Articolo 7
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 6 del 2001 Articolo 29
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 2 del 2002 Articolo 48
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Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato 1. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese operanti nei settori dell' agricoltura, della piccola e media industria, del turismo, del commercio, dell' artigianato e dell' ambiente, le quali procedano all' assunzione a tempo indeterminato di lavoratori appartenenti alle categorie previste dal comma 1 dell' articolo 8, per il perriodo massimo di un triennio, contributi pari al 50 per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo comma. 2. La misura dei contributi di cui al comma 1 è elevata al 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettavamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei riguardi dei soggetti previsti dal comma 1, lettere d, e ed f dell' articolo 8. 3. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione è autorizzato altresì a concedere contirbuti, fino alla misura dell' 80 per cento dell' onere sostenuto, in favore dei datori di lavoro che provvedano all' abbattimento delle barriere architettoniche in relazione all' assunzione dei soggetti previsti dall' articolo 8, comme 1, lettera d. 4. I contirbuti previsti dal comma 1 saranno corrisposti per ciascun lavoratori assunto ed occupato in Sicilia in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 31 dicembre 1990 e per la durata effettiva del rapporto di lavoro, relativamente alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1993. 5. I predetti contributi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla vigente legislazione statale e regionale. 6. La concessione dei contributi è subordinata alla applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non finferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria. 7. L' impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore, nel caso in cui quest' ultimo venga licenziato per riduzione di peronale nei mesi successivi alla sua assunzione. 8. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione ha facoltà di effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie dei conttibuti a mezzo degli ispettorati del lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni, la revoca dei contributi stessi. 9. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione dispone con proprio decreto l' impegno degli stanziamenti annualmente autorizzati per le finalità del presente articolo, nonchè l' accreditamento delle somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro, i quali provvederanno all' erogazione dei contributi. 10. Con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, saranno emanate le occorrenti istruzioni attuative. |